La legge regionale 42/1984 individua gli organi dei Consorzi di bonifica nel
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, nel COMITATO AMMINISTRATIVO, nel PRESIDENTE e nel COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
I consorziati, convocati nell’Assemblea elettorale, determinano con il proprio voto e con la propria candidatura alle cariche consortili, la composizione della maggior parte dei componenti gli Organi di Amministrazione.
I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI sono infatti organi di vertice eletti dai consorziati fra i consorziati, che, insieme ai 3 sindaci, hanno il compito di effettuare le scelte più rilevanti degli enti di bonifica.
I Consigli di amministrazione, a loro volta, eleggono nel loro seno il Presidente, i Vice-Presidenti e gli altri componenti del Comitato amministrativo.
I Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività entro i limiti fissati dalla legge e dai rispettivi statuti.